RIDISEGNATA LA MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZZA
In vigore il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Fra le “proposte” presentate dalla nostra organizzazione in occasione delle elezioni nazionali e regionali del 13 e 14 aprile scorsi, nella parte relativa al nazionale, dal titolo “Per far ripartire l’economia” abbiamo riportato al nono punto:
* Rivisitazione delle norme sulla sicurezza, preferendo la prevenzione alla repressione. Adeguare le sanzioni amministrative alle capacità contributive delle aziende nello spirito del dettato costituzionale, ed escludendo in ogni caso il sequestro e conseguente vendita giudiziale della prima casa per debiti inferiori al 25 per cento del valore dell’immobile.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile, come da impegni presi dal Governo Prodi, è stato pubblicato il decreto che, guarda la semplificazione!, è composto da 306 articoli in oltre 150 pagine di gazzetta.
Il Decreto è entrato in vigore il 15 maggio 2008, ma quanto riguarda più da vicino le nostre imprese, entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione e quindi il 30 luglio prossimo.
Tra le principali innovazioni segnaliamo:
* l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Viene ribadito l’obbligo del datore di lavoro, indipendentemente del numero di dipendenti, alla formazione, informazione e addestramento, stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi, le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.
* presso l’INAIL sarà costituito un fondo di sostegno alle piccole e medie imprese, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Finanzierà le attività di formazione rivolte ai datori di lavoro delle piccole e medie imprese, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori stagionali del settore agricolo e ai lavoratori autonomi.
In attesa dei decreti attuativi e delle disposizioni particolari vediamo brevemente gli articoli che maggiormente interessano le imprese artigiane:
Articolo 4. Computo dei lavoratori. Ai fini delle soglie dei dipendenti previsto dal Dlgs non sono computabili: i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado); tirocinanti ed allievi; lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.).
Articolo 10. Informazione istituzionale. Gli organismi istituzionali competenti svolgono attività di informazione e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Articolo 15. Obblighi generali del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici; il controllo sanitario; l’informazione e la formazione; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio; l’uso di segnali di avvertimento; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti. (Va anche attenzionato l’art. 17 sulle materie non delegabili).
Articolo 18. Obblighi specifici del datore di lavoro/dirigente. Il datore di lavoro deve, fra l’altro, nominare il medico competente; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi per la protezione individuale; adempiere agli obblighi di informazione e formazione; elaborare il documento unico di valutazione in casi di appalti; convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti; comunicare annualmente all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Articolo 21. Impresa familiare, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi. I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori devono: utilizzare attrezzature di lavoro in base alle regole prescritte; munirsi di dispositivi di protezione individuale; munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto.
Articolo 27. Qualificazione dei lavoratori autonomi. La Commissione consultiva per la sicurezza dovrà individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 29. Valutazione rischi: procedura. Il documento di valutazione deve essere custodito presso l’unità produttiva. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate stabilite da apposito decreto. Fino al 30 giugno 2012 gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Non possono comunque procedere alla valutazione standardizzata le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei cantieri temporanei o mobili.
Articolo 32. Servizio di prevenzione: requisiti. Addetti e responsabili interni ed esterni devono essere necessariamente in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relative alle attività lavorative. In deroga a quanto previsto possono svolgere il compito di addetti o responsabili anche coloro che mostrano di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi indicati. Sono esclusi dall’obbligo di frequenza ai predetti corsi chi è in possesso di determinate classi di laurea. I corsi di formazione possono essere organizzati anche dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.
Articolo 34. Servizio di prevenzione da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro può svolgere direttamente compiti propri del Servizio. A tale fine deve: informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori; frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore entro 12 mesi dall’entrata in vigore ossia entro il 15 maggio 2009; frequentare corsi di aggiornamento. In attesa dell’accordo Stato-Regioni, conserva validità la formazione eventualmente effettuata in base all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.
Queste, in sintesi, le innovazioni portate dal decreto legislativo in esame. Aspettiamo le norme di attuazione previste nei vari articoli e, soprattutto, le azioni che l’Inail intende portare avanti per la formazione e assistenza delle imprese artigiane. Ci auguriamo, inoltre, che l’azione del nuovo Governo Berlusconi metta fine alle azioni di “terrorismo” messe in atto da uffici ed enti addetti “alla tutela del lavoro” che, quasi sempre, si trasformano in scoraggiamento della intrapresa facendo nascere nei più l’idea di mettere fine alla esperienza imprenditoriale e, dove possibile, di passare al nero con il risultato di arrecare maggiori danni alle imprese in regola con le norme vigenti.
In ogni caso, visto che per certe aziende il termine per adeguare le norme formali sulla sicurezza è quello di fine luglio 2008, invitiamo le imprese a noi associate a non farsi prendere dal panico e contattare sempre e comunque gli uffici competenti della nostra associazione. Ci piace concludere con una affermazione di Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Confindustria fino a pochi giorni or sono “Occorrono regole chiare e soprattutto bisogna fare cose precise, in positivo: più formazione, più prevenzione, più cultura della sicurezza”. Di contro non condividiamo la spiegazione di Romano Prodi il quale afferma che il decreto non ha intenti punitivi, non mette nel mirino le imprese ma mette al centro la tutela della persona umana. E chi potrebbe essere contrario alla tutela della persona umana, specie noi, gli artigiani, che siamo nel contempo datori di lavoro e lavoratori e contiamo, ahimé, anche morti bianche fra i nostri colleghi?
DICHIARAZIONE DI IMMISSIONE SUL MERCATO
DI PITTURE, VERNICI E PRODOTTI PER CARROZZERIE
Il Dlgs 27 marzo 2006, n. 161, come modificato dal Dlgs 14 febbraio 2008, n. 33, prevede, all’articolo 5, che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’Allegato I al medesimo Decreto devono, per il tramite delle Camere di Commercio, trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1 marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti dell’Allegato III-bis, riferiti all’anno civile precedente.
In prima applicazione, la documentazione dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento direttamente alla Cerved di Padova.
Maggiori informazioni si possono ottenere presso il nostro Centro Servizi (0931/64262) dove è possibile avere copia del decreto e dei relativi allegati.
RAEE: VIA LIBERA ALLA RISCRITTURA DEL DLGS N. 151/2005
Con la pubblicazione, sulla G.U. n. 56 del 6 marzo scorso, della legge n. 34/2008 (“Comunitaria 2007”) si apre formalmente la procedura di riformulazione del Dlgs n. 151/2005 in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (vedi n. 1/2008 del nostro periodico).
La legge in questione (in vigore dal 21 marzo 2008) delega il Governo all’inserimento nel provvedimento madre sui RAEE di una norma che obblighi a gestire come “rifiuti” le apparecchiature elettriche ed elettroniche ricevute dai distributori all’atto dell’acquisto di nuovi prodotti da parte dei consumatori, salva poi la possibilità di avviarle ad un processo di recupero.
La completa e corretta operatività del Dlgs 151/2005, ora corretto per censure mosse dall’UE, è altresì condizionata all’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente dell’atteso Decreto recante le modalità per il ritiro e la gestione dei RAEE da parte dei distributori di AEE nuovi.
AUTORIPARAZIONE: DUE NUOVI INTERVENTI DEL MINISTERO
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con due pareri del 27 marzo 2008 e del 31 marzo 2008, interviene nuovamente nell’ambito dell’attività dell’autoriparazione chiarendo che
a) l’esperienza maturata come operaio qualificato presso industrie meccaniche, operanti nel settore della costruzione di motori industriali, non può essere ritenuta idonea ad abilitare all’assunzione del ruolo di responsabile tecnico in imprese esercenti l’attività di autoriparazione;
b) che l’esercizio dell’attività di riparazione di pneumatici, diversamente dalla “rigenerazione di pneumatici”, richiede il possesso dei requisiti per l’attività di gommista.
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