DURC ESTESO A TUTTE LE CATEGORIE

           Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro sul Documento unico di regolarità contributiva.

           Il decreto ricapitola le regole del DURC con riferimento a tutti i settori e con precisazioni importanti solo per l’edilizia, che da tempo conosce e utilizza tale strumento. Per quanto riguarda gli altri settori, il DURC dal 30 dicembre 2007 sarà richiesto a tutti i datori di lavoro, ai fini “della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”.

           Il DURC sarà inoltre richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.

           Per quanto riguarda i settori non collegati all’edilizia, per i quali da anni il DURC è rilasciato dalle Casse Edili, il documento unico di regolarità contributiva sarà rilasciato dall’INPS e dall’INAIL. Il DURC avrà validità mensile e deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

           Un importante articolo del decreto, il numero 8, prevede le cause non ostative al rilascio del DURC e che riguardano in particolare casi di sospensione delle cartelle amministrative a causa di ricorso e per i crediti non ancora iscritti a ruolo in caso di pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso, mentre in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

           Ai soli fini della partecipazione alle gare di appalto nulla osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

           La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati nell’allegato A del decreto in questione.

           Consigliamo ai nostri associati, e lettori, di chiedere notizie più dettagliate ai propri consulenti del lavoro e commercialisti.

           Copia del decreto può essere visionata presso i nostri uffici, o richiesta alla segreteria della associazione inviando cinque francobolli da 60 centesimi di euro.

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DURC: NUOVE INDICAZIONI DA PARTE DELL’INPS

 

           L’INPS, con circolare 18 aprile 2008 n. 51, fornisce le proprie indicazioni in ordine alle modalità di rilascio e ai contenuti analitici del DURC, ricordando, innanzitutto, che le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinate a due condizioni:

           1) il possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, ex art. 1 comma 1175 della legge n. 296/2006, come attuato dal D.M. 24 ottobre 2007.

           2) il rispetto dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali e aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

           Con riferimento alla prima condizione, l’Inps spiega che, nel caso di coincidenza tra l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l’Istituto stesso verifica d’ufficio la sussistenza delle condizioni di regolarità per l’emissione del documento.

           A tal fine, l’INPS, per distinguere tale tipologia di documento da quello previsto nelle restanti fattispecie, ha coniato il cosiddetto “DURC interno”, un processo interno che consentirà una costante azione di monitoraggio e controllo della regolarità dei comportamenti aziendali.

           Al fine di consentire la verifica della sussistenza della seconda condizione, invece, i datori di lavoro saranno tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità su uno specifico modulo denominato “S37 DURC interno” (allegato alla circolare del 18 aprile 2008).

 

 

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